Procedibile la domanda per coloro che hanno esperito la mediazione se mancano le altre parti
La Cassazione chiarisce che la mancata partecipazione in mediazione di alcuni dei condomini rende procedibile la domanda giudiziale per le sole parti che l’hanno esperita
Mediazione e procedibilità domanda giudiziale
Procedibile la domanda giudiziale per le parti che l’hanno esperita anche in caso di mancata partecipazione in mediazione degli altri condomini. È quanto ha chiarito la seconda sezione civile della Cassazione, con la sentenza n. 34714/2023, decidendo una controversia condominiale.
Nella vicenda, alcuni condomini convenivano innanzi al tribunale un altro condomino per la riduzione in pristino di un muro condominiale (sul quale egli aveva apposto una gigantografia, reputando che il muro fosse di sua proprietà esclusiva).
Il convenuto contestava la domanda e in prima udienza eccepiva che il tentativo di conciliazione era stato promosso da un solo degli attori presso un organismo di conciliazione estraneo al luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.
Il Tribunale assegnava in sequenza ulteriori termini per lo svolgimento del tentativo e, all’esito del giudizio, accoglieva la domanda degli attori.
Su appello del convenuto che lamentava l’irrituale espletamento della procedura di mediazione e l’ingiustizia nel merito, la Corte d’appello accoglieva la prima censura e dichiarava improcedibile la domanda.
Il ricorso in Cassazione
La vicenda approdava quindi in Cassazione, dove gli attori lamentavano che la Corte d’Appello aveva omesso di rilevare la tardività del rilievo dell’irregolare esperimento del tentativo di mediazione, posto che alla prima udienza utile nessuna obiezione era stata sollevata circa la regolarità della procedura, cosicché ogni correlativo rilievo doveva considerarsi precluso. Asseriti vizi della procedura di mediazione erano stati viceversa censurati con successo dal convenuto appellante solo in secondo grado. Censuravano, inoltre, ex art. 5 d.lgs. 28/2010 che fosse stata ritenuta necessaria la contestuale partecipazione al procedimento di mediazione di tutte le parti in causa.
Procedibilità per le parti che partecipano alla mediazione
Per gli Ermellini, rigettate le altre motivazioni, la seconda doglianza è fondata. Si versa, infatti, osservano “in ipotesi in cui hanno agito più soggetti disgiuntamente legittimati a fare valere in giudizio la lesione di un diritto (nel caso di specie: più condomini hanno lamentato la lesione di un bene in regime di comproprietà) – per cui – contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello, in tale ipotesi non è necessaria la partecipazione di tutti gli attori alla procedura di mediazione, ma è condizione necessaria e sufficiente a far luogo alla valida prosecuzione del processo nel rispetto della condizione di procedibilità ex art. 5 d.lgs. 28/2010 il fatto che, prima dell’instaurazione del processo ovvero (in caso di assegnazione giudiziale del termine) entro l’udienza fissata per la prosecuzione del processo, sia stato regolarmente espletato il tentativo di conciliazione con la partecipazione di uno solo fra gli attori disgiuntamente legittimati”.
Infatti, proseguono da piazza Cavour, “trattandosi di siffatta legittimazione, il potere del partecipante alla procedura (conclusasi senza successo) di validamente instaurare o proseguire il processo non può essere intaccato dalla mancata partecipazione al tentativo di conciliazione da parte degli altri soggetti attivamente legittimati”.
In tal caso, dunque, “rimarrà improcedibile la domanda di costoro, che potranno peraltro giovarsi dell’eventuale accoglimento della domanda coltivata dall’attore che ha regolarmente esperito il tentativo di conciliazione (così come potranno aderire ad una raggiunta conciliazione)”.
Da qui la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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