Condizione di procedibilità e mediazione
La mediazione è condizione di procedibilità della domanda in diverse ipotesi, se questa condizione non viene soddisfatta la domanda in giudizio è improcedibile
Mediazione: condizione di procedibilità della domanda in giudizio
La condizione di procedibilità è il principio che regola il rapporto della procedura di mediazione con il processo civile. In sostanza, in casi predeterminati dalla legge, la mediazione deve essere avviata prima di rivolgersi a un’autorità giudiziaria.
Questo perché il mancato avvio della mediazione prima del giudizio nei casi previsti causa l’improcedibilità della domanda giudiziale.
Fatta questa premessa, in quali casi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda in giudizio? Vediamo nel dettaglio quali sono i casi previsti dal legislatore.
Mediazione obbligatoria: in quali casi lo è?
La mediazione è obbligatoria in diversi casi.
- Il primo è previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010, che ha subito importanti modifiche da parte della riforma Cartabia. La norma post riforma prevede infatti un numero più ampio di materie per le quali, chi intende avviare una causa, deve prima esperire la procedura di mediazione. Alle materie ante riforma, come le liti relative a condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione immobiliare, comodato, affitto di aziende, azioni per il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, da diffamazione a mezzo stampa o altri mezzi di pubblicità, contratti di assicurazione e contratti bancari sono state aggiunte quelle della associazione in partecipazione, del consorzio, del contratto di franchising, del contratto d’opera, di rete di imprese, di somministrazione, di subfornitura e insorgenti all’interno delle società di persone. Quando la controversia sorge quindi in una delle materie sopra elencate, il comma 2 dell’articolo 5 prevede espressamente l’obbligo di esperire in via preventiva la mediazione in quanto condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
- Il secondo caso in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda è previsto dall’art. 5 quater del decreto legislativo n. 28/2010. In questo caso la legge riconosce al giudice il potere di disporre la mediazione con ordinanza motivata, fino alla precisazione delle conclusioni anche in appello, dopo aver valutato la natura della causa, lo stato dell’istruzione probatoria della causa, la condotta delle parti e ogni altra circostanza.
- Il terzo caso in cui legge prevede che la mediazione debba essere esperita prima del giudizio perché condizione di procedibilità della domanda è quello contemplato dall’articolo 5 sexies del decreto legislativo n. 28/2010. Il primo comma della norma dispone nello specifico che: “Quando il contratto, lo statuto o l’atto costitutivo dell’ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, l’esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.”
Nei casi sopra elencati, in cui la mediazione rappresenta la condizione di procedibilità della domanda, ai sensi del comma 4 dell’art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010, la procedura si considera avverata anche se il primo incontro delle parti davanti al mediatore si dovesse concludere senza accordo di conciliazione.
Cosa accade se la mediazione obbligatoria non viene avviata prima del giudizio?
E se la mediazione non dovesse essere avviata? Che cosa accadrebbe in questi casi? Le risposte le fornisce ancora una volta il decreto legislativo n. 28/2010.
L’articolo 5 di detto decreto, al comma 2 dispone infatti che, nelle controversie che insorgono in una delle materie per le quali la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda, il mancato esperimento della mediazione debba essere eccepito dalla parte convenuta o rilevata dal giudice entro la prima udienza, a pena di decadenza.
Nell’ipotesi però in cui giudice rilevi che la parte onerata non abbia avviato la mediazione o che la pur avendola avviata, la stessa non si sia conclusa, lo stesso dovrà fissare una nuova udienza per verificare l’esito della procedura conciliativa. Se poi, in questa udienza di verifica, il giudice dovesse rilevare la mancata soddisfazione della condizione di procedibilità, allora dichiarerà la domanda giudiziale improcedibile.
Quando invece la mediazione è condizione di procedibilità della domanda perchè disposta dal giudice, quest’ultimo, con la stessa ordinanza fissa anche l’udienza in una data successiva alla durata massima procedura, ossia dopo tre o sei mesi (articolo 6 del dlgs. n. 28/2010), per verificarne l’esito e dichiarare, in caso di mancato avvio, l’improcedibilità della domanda giudiziale.
Parimenti, se la mediazione è obbligatoria perché prevista da un contratto o dal contratto costitutivo di un ente, ma il giudice o l’arbitro, su eccezione della parte (da sollevare entro la prima udienza) ne rilevi il mancato esperimento, dovrà fissare una nuova udienza, successiva al termine di durata della mediazione (tre o sei mesi), per verificarne l’esito e, in caso di mancato avvio, dichiarare l’improcedibilità della domanda.
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