Cassazione: le spese di mediazione sono assimilabili alle spese del processo

La Cassazione chiarisce che le spese di mediazione vanno assimilate a quelle del processo e non sono cumulabili alla domanda ai fini della determinazione del valore di essa

Spese di mediazione

Le spese di mediazione vanno assimilate alle spese del processo, per cui non si cumulano alla domanda ai fini della determinazione del valore della lite. È quanto chiarito dalla seconda sezione civile della Cassazione con l’ordinanza n. 32306/2023, chiamata ad esprimersi sul ricorso per regolamento di competenza avverso l’ordinanza con cui il tribunale di Firenze aveva dichiarato la propria incompetenza per valore a favore di quella del giudice di pace della stessa città.

La vicenda

In particolare, i ricorrenti avevano chiesto che il tribunale, una volta accertato l’inadempimento dei convenuti agli obblighi assunti con un contratto preliminare di compravendita di un immobile, condannasse i medesimi al pagamento della somma di euro 5.000,00 pari all’importo della caparra confirmatoria versata, “oltre agli interessi legali dalla data della domanda al soddisfo”, nonché “al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio e delle spese per la procedura della mediazione”.

Nel ricorso al Palazzaccio, i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 7 c.p.c., per avere erroneamente il Tribunale omesso di tenere conto, nella determinazione del valore della controversia, che, in concorso con la domanda volta a ottenere il pagamento della somma di euro 5.000,00, era stata chiesta anche la condanna dei convenuti alla rifusione delle spese di mediazione, in relazione alle quali avevano prodotto la distinta di pagamento dell’importo euro 48,80.

Spese di mediazione assimilate alle spese del processo

Per gli Ermellini, tuttavia, il ricorso non è fondato.

L’art. 7 c.p.c., affermano preliminarmente, “nella formulazione vigente all’epoca della notificazione della domanda introduttiva del processo, fissava la competenza del giudice di pace, in relazione alle cause relative a beni mobili, in un valore non superiore a euro 5.000,00. L’art. 10 c.p.c. stabilisce poi che il valore della causa ai fini della competenza si determina dalla domanda e che a tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si aggiungono al capitale”.

Nel caso in esame, a differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti secondo i quali la richiesta del rimborso delle spese per l’avvio del procedimento di mediazione, costituirebbe domanda autonoma che andrebbe sommata alla domanda di pagamento dell’importo pari a quello della caparra, il Collegio ritiene, invece, “che la richiesta di rimborso delle spese di avvio della mediazione non vada considerata ai fini della individuazione del giudice competente per valore (non cumulandosi con il valore dell’unica domanda principale)”.

“Il procedimento di mediazione, che può essere sempre disposto dal giudice anche d’appello – aggiungono – è, infatti, condizione di procedibilità per un numero significativo di controversie e il suo mancato esperimento comporta l’improcedibilità della domanda proposta al giudice”.

Pertanto, “le spese di mediazione vanno assimilate alle spese del processo, nelle quali la giurisprudenza di questa Corte fa rientrare le spese sostenute ai fini della sua instaurazione (si pensi alla somma pagata per il c.d. contributo unificato) e che non sono cumulabili alla domanda ai fini della determinazione del valore di essa” (cfr. Cass. 7695/2019, Cass. 26592/2009 e Cass. 6901/1982).

D’altro canto, concludono i giudici di piazza Cavour, “l’art. 13 del d.lgs. n. 28/2010, rubricato ‘spese processuali’, laddove parla di esclusione della ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice considera pure le spese per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto, così assimilando le spese del procedimento di mediazione a quelle giudiziali in senso proprio”.

Da qui il rigetto del ricorso e la dichiarazione di competenza del giudice di pace di Firenze.