Sostituzione in mediazione per validi motivi e con procura sostanziale
Per farsi sostituire in udienza la parte deve conferire al rappresentante procura speciale sostanziale a pena di improcedibilità
Procura sostanziale e condizione di procedibilità
La condizione di procedibilità che richiede l’assolvimento del previo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria non è soddisfatta se le parti non partecipano personalmente alla procedura. Ammessa la facoltà della parte di farsi sostituire in mediazione da un altro soggetto, in presenza di validi motivi impeditivi, ma al rappresentante deve essere conferita una procura speciale sostanziale. Lo ha ribadito il Tribunale di Napoli nella sentenza n. 9338/2023.
Condizione di procedibilità non avverata per chi partecipa alla mediazione tramite l’avvocato
In una controversia in materia condominiale il Condominio convenuto eccepisce l’improcedibilità derivante dalla violazione della normativa sulla mediazione contenuta nel decreto legislativo n. 28/2010.
Nelle sue note e memorie la parte convenuta fa presente che il procedimento si è concluso con verbale negativo prodotto in giudizio da parte attrice e che, mentre attori e intervenienti hanno partecipato alla mediazione per mezzo del loro avvocato, la stessa è l’unica ad avervi preso parte personalmente. Alla luce di queste precisazioni, per parte convenuta, la condizione di procedibilità non può considerarsi avverata per le altre parti.
Procura speciale sostanziale al rappresentante per la sostituzione in mediazione
Il Tribunale, nel pronunciarsi sull’eccezione sollevata dalla convenuta sulla condizione di procedibilità, rileva che l’eccezione sollevata in effetti è fondata.
Dai documenti prodotti in corso di causa emerge che non tutti gli istanti che hanno proposto la domanda di mediazione hanno poi partecipato alla procedura.
All’incontro di mediazione hanno preso parte personalmente solo l’amministratore del Condominio convenuto, assistito dal suo legale, mentre gli istanti vi hanno preso parte per mezzo di un avvocato, anche se la procura speciale per la procedura non è stata allegata al verbale conclusivo e neppure agli atti di causa.
Queste le ragioni per le quali la parte convenuta sostiene che: “la condizione di procedibilità relativa al previo esperimento del tentativo di mediazione non possa considerarsi assolta se non con la necessaria ed inderogabile presenza personale della parte, salva la facoltà di farsi sostituire, per obiettivi e validi motivi che ne impediscano la partecipazione, da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura notarile.”
Tesi che il Tribunale condivide in quanto per la Corte di Cassazione è necessario che le parti, assistite dai propri difensori, partecipino personalmente alla mediazione obbligatoria. Le stesse possono ben farsi sostituire in mediazione da una persona da loro scelta, occorre però che la stessa sia munita di una procura speciale sostanziale.
Il Tribunale ricorda poi che sulla scia di questo principio parte della giurisprudenza di merito ha specificato anche che il rappresentato deve conferire al suo rappresentante una adeguata procura a negoziare che lo autorizzi ad agire in suo nome e per suo conto, che indichi in modo chiaro e specifico i poteri che può esercitare in relazione al singolo affare e i limiti di tale potere. A tale fine solo la procura notarile speciale è in grado di fornire le garanzie indispensabili sulla sua utilizzabilità a tutela dei terzi.
Ora, poiché nel caso di specie nessuna procura notarile è stata rilasciata da alcune parti in causa, in relazione a queste non si può affermare che queste siano state rappresentate ritualmente in mediazione. La domanda deve pertanto ritenersi improcedibile nei loro riguardi.
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